Modifica agli articoli regionali sull’apicoltura

La pubblicazione sul BURL n. 22, suppl. del 25 maggio 2020 della Legge Regionale 21 maggio 2020 n. 11, ha portato a una nuova modifica degli articoli 11 e 12 della Legge Regionale 5/2004. 

Premettendo che il rilascio del certificato sanitario è da tempo sinonimo di validazione telematica dell’Allegato C in BDR da parte del veterinario competente, quali sono le novità? 

  • Viene introdotto l’obbligo di certificazione sanitaria conforme a quella lombarda per l’acquisto di api da altre Regioni.
  • Sono abolite le commissioni apistiche locali e di conseguenza anche le richieste di autorizzazione per le postazioni nomadi.

Per poter effettuare sul territorio regionale spostamenti di alveari che prevedono la registrazione dell’Allegato C in BDR, è ora necessario, in alternativa:

  • aver aderito al piano di accreditamento per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia;
  •  aver sottoposto gli apiari con esito favorevole ad un controllo ufficiale da parte dei dipartimenti veterinari delle ATS negli ultimi dodici mesi;
  •  aver acquisito, da non oltre trenta giorni, la certificazione sanitaria per ciascun apiario di provenienza.

Viene definita una distanza minima tra apiari, che dovranno essere collocati ad una distanza di almeno duecento (200) metri gli uni dagli altri.

Allegato: Leggi gli Artt 11 e 12 della Legge Regionale 24 marzo 2005 n. 5 modificati dalla Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11

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